IMPORTANTE:
Per i noleggiatori di barche, i commercianti di cavalli ecc., l'uso per affari di un rimorchio per
barche o cavalli viene considerato un trasporto merci commerciale.
E' quindi decisivo lo scopo concreto del viaggio. Il trasporto non commerciale deve essere
eventualmente attestato.
Gli Enti regionali competenti possono, inoltre, concedere eccezioni su richiesta per i
seguenti veicoli:
- Veicoli usati in un raggio di 50 km dall'ubicazione normale del veicolo stesso (incluso il
territorio dei comuni il cui centro si trovi all'interno del suddetto raggio) per il trasporto di
materiali o equipaggiamenti che servono al conducente per l'esercizio della propria
professione (a condizione che la guida del veicolo non sia l'attività principale del
conducente), oppure usati per il trasporto di merci di aziende agricole e forestali, vivai e
pescatori.
-
Veicoli per il trasporto di escrementi di animali, o di carcasse di animali non destinati
all'alimentazione umana.
-
Veicoli per il trasporto di animali vivi dalle aziende agricole ai mercati locali e viceversa,
oppure dai mercati ai macelli locali.
-
Per il trasporto privato di cavalli in rimorchi che non richiedono l'omologazione, la suddetta
norma CE non viene applicata.
- Veicoli usati per la vendita su mercati locali o per la vendita ambulante, per il noleggio di libri
e dischi, o per le esposizioni itineranti, attrezzati adeguatamente ai suddetti scopi.
Se si desidera comunque usare un'autovettura con rimorchio per il trasporto merci
commerciale, si consiglia di scegliere un rimorchio di peso ridotto, in modo tale da non
superare il peso complessivo legale del veicolo con rimorchio di 3,5 t. Esiste inoltre la
possibilità di ridurre il peso complessivo legale del rimorchio senza interventi costruttivi,
modificando la relativa indicazione nel libretto del rimorchio stesso e/o sulla targhetta.
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