9. GARANZIA
Il costruttore si rende garante del buon funzionamento dell'attuatore.
Esso s'impegna ad eseguire la sostituzione dei pezzi difettosi, per vizi o difetti di costruzione, secondo quanto
stabilito dal Codice Civile art. 1490. La garanzia copre i prodotti o le singole parti per un periodo di 36 mesi
dalla data d'acquisto. La stessa è valida se l'acquirente sia stato in grado di esibire la prova d'acquisto ed
abbia soddisfatto le condizioni di pagamento pattuite.
La garanzia di buon funzionamento degli attuatori accordata dal costruttore, s'intende nel senso che lo stesso
s'impegna a riparare o sostituire gratuitamente, nel più breve tempo possibile, quelle parti che dovessero
guastarsi, per difetto di costruzione o vizio di materiale durante il periodo di garanzia.
L'acquirente non può vantare diritto ad alcun risarcimento per eventuali danni, diretti o indiretti, o altre spese.
Sono escluse dalla garanzia quelle parti fragili o esposte a usura come pure ad agenti procedimenti corrosivi,
a sovraccarichi anche se solo temporanei, ecc.
Il costruttore non risponde per eventuali danni causati da errato montaggio, manovra o inserzione, da
eccessive sollecitazioni o da imperizia d'uso. A questo proposito si consiglia una manutenzione almeno ogni 6
mesi. Il costruttore non risponde della garanzia se il prodotto è stato manomesso, smontato, privo di etichetta
o comunque con evidenti segni di urto o altro.
Tentativi di riparazione da parte di terzi, non autorizzati dal costruttore, fanno decadere la garanzia. Le
riparazioni in garanzia sono sempre da intendersi "franco fabbrica produttore". Le spese di trasporto relative
(andata / ritorno) sono sempre a carico dell'acquirente.
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