7 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
7.1 Generalità
Al termine della sua vita operativa l'attrezzo dovrà essere demolito.
Le sue parti dovranno essere opportunamente divise al fine di rendere possibile uno smaltimento selettivo in
funzione del materiale (batterie, metallo, plastica, ecc.) attenendosi alle norme di legge vigenti nel Paese di
utilizzo.
7.2 Informazioni agli utenti
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita
utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, consegnare l'apparecchiatura
integra dei componenti essenziali ad un idoneo centro di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed
elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova unità di tipo equivalente, in
ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti
negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta. Lo smaltimento abusivo
dell' unità da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 22/1997"
(articolo 50 e seguenti).
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