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*NOTA BENE: per motivi di carattere ambientale non scaricare mai il refrigerante direttamente nell'atmosfera (attenersi alle
disposizioni locali relative al corretto smaltimento del refrigerante).
Studiare a fondo l'intera documentazione tecnica fornita con l'unità (per esempio: schemi meccanici ed elettrici) per evitare un
utilizzo improprio dell'impianto.
È obbligatorio attenersi al Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni
gas fluorurati ad effetto serra.
Tale Regolamento sancisce misure e limitazioni specifiche da tenere in considerazione per la messa in funzione, l'utilizzo, la
manutenzione e lo smaltimento di apparecchiature contenenti gas a effetto serra (per esempio, gli HFC), come specificato
nell'Allegato I.
Il Regolamento (CE) n. 842/2006 specifica anche (ma non solo) la frequenza con cui eseguire controlli obbligatori per individuare
eventuali perdite da parte di personale certificato così come i registri obbligatori in cui devono essere riportate le quantità esatte
di gas fluorurati installate, quelle eventualmente aggiunte e/o recuperate come descritto nell'Articolo 3 (riportato sotto):
Articolo 3 → Contenimento
Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti,
nonché i sistemi di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I, adottano tutte le
misure fattibili sul piano tecnico che non comportano costi sproporzionati per:
(a) prevenire perdite di tali gas; e
(b) riparare non appena possibile le perdite rilevate.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 provvedono affinché esse siano controllate, per individuare perdite, da
personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, con la frequenza indicata di seguito:
(a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno
una volta all'anno; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come
tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra;
(b) le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite
almeno una volta ogni sei mesi;
(c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una
volta ogni tre mesi;
Le applicazioni sono controllate per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la
riparazione sia stata efficace.
Ai fini del presente paragrafo per "controllate per individuare perdite" si intende che le apparecchiature o gli impianti sono
esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti dell'apparecchiatura o
dell'impianto in cui è più probabile che si verifichino delle perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta per controllare la
presenza di eventuali perdite devono essere specificati nei requisiti di ispezione standard di cui al paragrafo 7.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra installano
sistemi di rilevamento delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle perdite sono controllati almeno una volta all'anno per
accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di
rilevamento delle perdite devono essere installati entro il 4 luglio 2010.
Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli di cui al paragrafo
2, lettere b) e c), può essere dimezzata.
Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma ISO
14520, queste ispezioni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto frequenti.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un
registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle
recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengono inoltre un registro di
altre informazioni pertinenti, inclusa l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione,
nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni pertinenti che permettono di
individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta,
detti registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione.
Il Regolamento (CE) n. 842/2006 si compone inoltre dei seguenti articoli: "Campo di applicazione" – Articolo 1; "Definizioni"
– Articolo 2; "Recupero" – Articolo 4; "Formazione e certificazione" – Articolo 5; "Relazione" – Articolo 6; "Etichettatura"–
Articolo 7; "Controllo dell'uso" – Articolo 8; "Immissione in commercio" – Articolo 9;"Riesame" – Articolo 10; Articolo 11;
'Comitato" – Articolo 12; 'Sanzioni' – Articolo 13; Articolo 14; "Entrata in vigore".
ATTENZIONE!
Ai sensi del regolamento in materia di F-GAS (DPR 43/2012), ogni anno l'operatore (il
proprietario dell'apparecchiatura) è responsabile di garantire che venga effettuato un controllo delle perdite di gas,
che vengano registrate le variazioni della quantità di gas presente all'interno dell'impianto e che venga effettuata la
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