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TILIZZO SICURO E MANUTENZIONE
Norme OSHA – Carrelli elevatori e accessori (regolamenti specifici conformi a norme OSHA 1910.178)
AVVERTENZA:
dei carrelli industriali sono regolati dalle norme OSHA
(Occupational Safety and Health) 1910.178 e ANSI
(American National Standards Institute) B56.1. Durante l'uso
e la manutenzione di carrelli industriali dotati di accessori, è necessario
prestare particolare attenzione alle seguenti sezioni delle suddette
norme. Si raccomanda di acquisire familiarità con tutte le sezioni relative
a queste norme. Per le norme complete, chiedere al proprio datore di
lavoro
(a) Requisiti generici
(4) Modifiche e aggiunte che influiscono sulla portata e l'uso sicuro
non devono essere eseguite dal cliente o dall'operatore senza
previa approvazione scritta del costruttore. In caso di modifiche
e/o aggiunte, le targhette e le etichette adesive riportanti la
portata e le istruzioni per l'uso e la manutenzione devono essere
debitamente modificate.
(5) Se il carrello è dotato di accessori frontali diversi da quelli installati
in fabbrica, l'operatore deve richiedere che sul carrello vengano
applicate le opportune marcature indicanti la corretta tipologia di
accessorio e la portata corretta del gruppo carrello/accessorio
in posizione di massima elevazione e con il carico centrato
lateralmente.
(6) L'operatore deve assicurarsi che tutte le targhette e le altre
marcature siano leggibili e in condizioni ottimali.
(e) Protezioni di sicurezza
(2) Se il tipo di carico da trasportare presenta dei rischi, l'operatore
deve dotare i carrelli a forche di griglia reggicarico di tipo esteso, in
conformità al punto (a)(2), riportato di seguito.
(a)(2) Tutti i nuovi carrelli industriali motorizzati acquistati e utilizzati
dai datori di lavoro dopo il 15 febbraio 1972 devono soddisfare
i requisiti di progettazione e costruzione dei carrelli industriali
motorizzati definiti nella norma "ANSI B56.1 American National
Standard for Powered Industrial Trucks, Parte II", fatta eccezione
per i veicoli intesi principalmente per il movimento terra e il
trasporto su strada.
(l) Addestramento dell'operatore
L'uso dei carrelli industriali motorizzati deve essere consentito
esclusivamente a operatori addestrati e autorizzati. L'addestramento
degli operatori all'uso sicuro dei carrelli industriali motorizzati deve
essere effettuato utilizzando metodi adeguati.
(m) Procedure di utilizzo del carrello
(1) I carrelli non devono mai essere utilizzati in prossimità di persone
che sostano nelle vicinanze di banchi o altri oggetti fissi.
(2) È assolutamente vietato sostare o transitare sotto le parti elevate
del carrello, sia esso carico o scarico.
(3) È assolutamente vietato consentire a personale non autorizzato
di guidare carrelli industriali motorizzati. La guida e il transito dei
carrelli devono essere consentiti esclusivamente all'interno di
apposite aree sicure.
(4) È responsabilità del datore di lavoro adottare tutte le misure di
sicurezza atte a evitare che vengano infilate braccia o gambe tra
i profili del montante o tra tubazioni e condutture esterne che cor-
rono lungo le superfici esterne del carrello.
(5i) Quando il carrello industriale motorizzato viene lasciato incustodito,
è necessario abbassare al suolo tutti i dispositivi e gli attrezzi
di trasporto e aggancio del carico, disattivare gli attuatori dei
comandi, spegnere il motore del carrello e inserire i freni. Le
ruote devono essere bloccate quando il carrello sosta o viene
parcheggiato su una superficie inclinata.
(5ii) Con la definizione "carrello industriale motorizzato incustodito" si in-
tende un carrello privo di operatore a bordo, con operatore situato
a una distanza maggiore di 7,5 m dal veicolo che rimane a vista,
oppure con l'operatore posto a una distanza tale da non consentire
una visuale del carrello.
(5iii) Quando l'operatore di un carrello industriale è a terra e dista non
più di 7,5 metri dal carrello che è sempre a vista, i sistemi di ritenu-
ta del carico devono essere mantenuti completamente abbassati,
i comandi in folle e i freni inseriti, onde impedire il movimento del
carrello.
(6) Durante il transito o le manovre su banchine, piattaforme di carico
o carri merci, è necessario mantenere un'adeguata distanza di
sicurezza dai bordi di rampe e piattaforme. I carrelli non devono
essere utilizzati per aprire o chiudere i portelli dei carri merci.
(10) Quando necessario, si raccomanda l'uso di un'estensione della
griglia reggicarico, per ridurre al minimo la possibilità di caduta
all'indietro del carico o di una sua parte.
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l'utilizzo sicuro e la manutenzione
(n) Marcia
(4) In corrispondenza di incroci tra corridoi e in altri luoghi che
ostruiscono la visuale, il conducente è tenuto a rallentare e suonare
il clacson. Se il carico trasportato ostruisce la visibilità anteriore, il
conducente deve guidare in retromarcia.
(7i) Durante la salita o la discesa su tratti con pendenze maggiori del
10% e col mezzo a pieno carico, il carrello deve essere guidato
con il carico posizionato a monte.
(7iii) Durante la percorrenza di qualunque tratto in pendenza, il carico
e i dispositivi di ritenuta del carico devono essere posizionati
all'indietro, se possibile, e tenuti sollevati quanto basta per consen-
tire il trasferimento.
(o) Caricamento
(1) Devono essere movimentati solo carichi stabili o disposti in
modo sicuro. Particolare attenzione è richiesta durante la
movimentazione di carichi fuori centro che non possono essere
centrati.
(2) Devono essere movimentati solo carichi il cui peso rientra nella
portata nominale del carrello.
(3) I carichi lunghi o alti (inclusi quelli disposti a strati o impilati), che
possono influire sulla portata devono essere modificati in modo tale
da rispettare i valori di portata specificati.
(4) I carrelli equipaggiati con accessori specifici devono essere
condotti come carrelli parzialmente carichi, anche quando non
movimentano alcun carico.
(5) Al disotto del carico, in posizione più arretrata possibile, deve es-
sere posizionato un dispositivo di ritenuta del carico; inoltre il mon-
tante deve essere regolato in posizione completamente arretrata,
per ottimizzare la stabilizzazione del carico.
(6) Si raccomanda di prestare la massima attenzione durante
le manovre di inclinazione del carico in avanti o all'indietro,
specialmente durante le operazioni di movimentazione di carichi
impilati o con più strati in posizioni elevate. Quando i dispositivi
di ritenuta del carico sono sollevati è vietato effettuare operazioni
di brandeggio, fatta eccezione per i casi in cui tali manovre sono
richieste per la presa di un carico. Sono vietate le manovre di
brandeggio in avanti del carico quando questo è sollevato, fatta
eccezione per i casi in cui il carico è posizionato sul punto di
rilascio, su uno scaffale o su una pila. Durante le operazioni di
impilaggio e stoccaggio su strati multipli, è necessario limitare le
manovre di brandeggio all'indietro allo stretto necessario richiesto
per stabilizzare il carico.
(p) Utilizzo del carrello
(1) Non appena si riscontrano difetti, guasti o altri problemi che
mettono a rischio la sicurezza del carrello industriale motorizzato,
il carrello deve essere messo fuori servizio fino a quando non
vengono ripristinate le condizioni di sicurezza necessarie al suo
corretto funzionamento.
(q) Manutenzione dei carrelli industriali
(1) Tutti i carrelli industriali motorizzati su cui sono presenti condizioni
che mettono a rischio la sicurezza devono essere messi fuori
servizio. Tutte le riparazioni devono essere eseguite da personale
autorizzato.
(5) Tutti i componenti del carrello industriale che richiedono la sosti-
tuzione devono essere sostituiti utilizzando ricambi che garantisca-
no un livello di sicurezza analogo ai componenti originali utilizzati
inizialmente.
(6) I carrelli industriali non devono essere modificati in modo tale che
le posizioni relative delle varie parti differiscano dalle posizioni
originali delle stesse al momento della consegna da parte del
costruttore, non devono essere modificati mediante l'aggiunta
di componenti extra non forniti dal costruttore o mediante
l'eliminazione di qualsiasi parte. È vietato aggiungere contrappesi
supplementari ai carrelli a forche, fatta eccezione per i casi in cui
tali componenti sono espressamente approvati dal produttore del
carrello.
(7) Prima di metterli in servizio, è necessario ispezionare i carrelli
industriali e astenersi dal metterli in servizio qualora si rilevi una
qualsiasi condizione in grado di influire negativamente sulla
sicurezza del veicolo. Tali ispezioni devono essere eseguite almeno
una volta al giorno. Quando i carrelli industriali vengono utilizzati
a ciclo continuo per 24 ore al giorno, l'ispezione deve essere
eseguita al termine di ogni turno di lavoro. Gli eventuali difetti
riscontrati devono essere immediatamente notificati e corretti.
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