una fascia verticale di 0,6 metri di larghezza) deve essere minore o ugua-
le al rapporto tra la superficie in pianta dello spazio a cielo libero, in m
e l'altezza in metri della parete più bassa delimitante detto spazio;
c) sulla stessa verticale non devono coesistere scarichi di impianti termi-
ci e prese d'aria di impianti di condizionamento ambienti.
Negli spazi a cielo libero adibiti ad uso esclusivo di impianti di ventila-
zione forzata o condizionamento dell'aria, è fatto assoluto divieto di in-
stallare terminali di scarico a tiraggio naturale o forzato di qualunque
tipo di apparecchio a gas, in quanto tecnicamente incompatibili fra loro.
Esempio:
Spazio a cielo libero delimitato da 4 stabili di 7 piani (di altezza totale
pari a h = 24 m) e dell'area di:
2
A = 3,5 m x 8 m
.
In base alle condizioni precisate in precedenza si ha:
- condizioni a) e c) rispettate
- condizione b) K = A/h = 28/24 = 1,16.
Pertanto nello spazio a cielo libero con area pari a quella sopraindicata
ed altezza di 7 piani potrà essere installata una sola colonna di terminali
e quindi solo 7 apparecchi con scarico all'esterno, ciascuna di portata
termica non maggiore di quanto indicato nelle norme.
Affinché sia possibile l'installazione di una seconda colonna di terminali
(K = 2) si deve avere:
1) per h = 24 m:
A = hxK = 24x2 = 48 m
2) per A = 28 m
2
:
h = A/K = 14 m (4 piani).
Qualche riferimento al Regolamento d'Attuazione della Legge 9 gen-
°
naio 1991 n
10 (DPR 26 Agosto 1993 n
Art. 5 comma 9
Gli edifici multipiano costituiti da più unità immobiliari devono essere
dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione,
con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalle norme
tecniche UNI 7129.
Le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso
di mera sostituzione di generatori di calore individuali o in caso di singo-
le ristrutturazioni degli impianti termici individuali già esistenti, siti in
stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongono già
di sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra
il tetto dell'edificio.
Art. 11 comma 9
Gli impianti termici con potenza nominale inferiore ai 35 kW devono
essere muniti di un "libretto di impianto".
Art. 11 comma 11
La compilazione iniziale del libretto nel caso gli impianti termici di nuo-
va installazione o da ristrutturare e, per impianti termici individuali, an-
che in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata
da un installatore che possegga i requisiti richiesti per l'installazione e
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della
legge 5 marzo 1990 n° 46.
La compilazione iniziale del libretto per impianti esistenti all'atto del-
l'entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per
le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
2
,
2
°
412)
35