4.
Obbligo dell'imprenditore
4.1
Impiego di ponti sollevatori
Nell'ambito dell'impiego dei ponti sollevatori, in Germa-
nia sono vincolanti le "Regole dell'associazione di cate-
goria per la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro
secondo BGR 500 capitolo 2.10". In tutti gli altri Paesi
si devono osservare le disposizioni o leggi e ordinamen-
ti nazionali corrispondenti.
4.2
Controllo di ponti sollevatori
I controlli sono disciplinati dalle seguenti direttive e
disposizioni:
R
Principi per il controllo di ponti sollevatori (BGG 945)
R
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salu-
te della Direttiva 2006/42/CE
R
Norme europee armonizzate
R
Regole generalmente riconosciute della tecnica
R
Direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro
da parte dei lavoratori
R
Norme antinfortunistiche di riferimento
È obbligo dell'esercente del ponte sollevatore prov-
vedere all'esecuzione dei controlli. Rientra nella sua
responsabilità la scelta del perito o esperto da incarica-
re dell'esecuzione del controllo. Nell'ambito di questo
compito egli deve assicurare che la persona scelta
disponga dei requisiti definiti da BGG 945 secondo il
comma 3.
!
Una responsabilità particolare ricade sull'esercente
qualora designi dipendenti operanti nella propria
impresa in qualità di periti o esperti.
4.2.1
Entità dei controlli
Il controllo ordinario comprende essenzialmente un
controllo visivo e funzionale. Nell'ambito del controllo
vengono verificati lo stato dei componenti e dispositivi,
l'integrità e l'efficacia dei dispositivi di sicurezza e la
completezza del registro dei controlli.
L 'entità del controllo straordinario dipende dal genere e
dall'entità della modifica costruttiva o della riparazione.
Beissbarth GmbH
Obbligo dell'imprenditore | VLH 2140 | 79
4.2.2
Controllo ordinario
I ponti sollevatori dopo la messa in funzione iniziale
vanno controllati da parte di un esperto ad intervalli di
al massimo un anno.
Esperto è da considerarsi chi, in base alla propria for-
mazione tecnica e alle esperienze acquisite, disponga
di nozioni sufficienti nel settore dei ponti sollevatori
e abbia una conoscenza delle prescrizioni nazionali
pertinenti, delle norme antinfortunistiche e delle regole
generalmente riconosciute della tecnica (ad es. regole
delle associazioni di categoria, norme DIN, disposizioni
VDE, regole tecniche di altri Stati membri dell'Unione
Europea o di altri Stati firmatari dell'accordo sullo Spa-
zio economico europeo) tale da disporre della necessa-
ria competenza per valutare lo stato di esercizio sicuro
di ponti sollevatori.
4.2.3
Controllo straordinario
I ponti sollevatori con un'altezza di sollevamento supe-
riore a 2 metri nonché i ponti sollevatori che sono desti-
nati ad un uso che prevede la presenza di persone sotto
il mezzo di presa del carico o sotto il carico, dopo l'ese-
cuzione di misure di modifica costruttiva e interventi di
riparazione fondamentali su elementi portanti, devono
essere controllati da parte di un perito prima della nuo-
va messa in funzione.
Perito è da considerarsi chi, in base alla propria forma-
zione tecnica e alle esperienze acquisite, disponga di
nozioni approfondite nel settore dei ponti sollevatori e
abbia una conoscenza delle norme per la sicurezza sul
lavoro nazionali, delle norme antinfortunistiche e delle
regole generalmente riconosciute della tecnica (ad
es. regole delle associazioni di categoria, norme DIN,
disposizioni VDE, regole tecniche di altri Stati membri
dell'Unione Europea o di altri Stati firmatari dell'accor-
do sullo Spazio economico europeo) tale da disporre
della necessaria competenza per eseguire il controllo di
ponti sollevatori e formulare un giudizio peritale.
it
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2017-03-29