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M.J. MALLIS GROUP SIAT S2-S Manual De Instrucciones Y Recambios página 6

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2-INFORMAZIONI GENERALI
2.3
GARANZIA
Nei limiti di quanto sotto espresso il fornitore si impegna a riparare tutti gli eventuali difetti di costruzione che si manifestino durante
i sei (6) mesi di garanzia decorrenti dalla messa in servizio della macchina, ma comunque non oltre otto (8) mesi dalla data di spe-
dizione.
Sono espressamente esclusi quei pezzi per i quali è previsto un normale consumo (come cinghie, rulli in gomma, guarnizioni,
spazzole, etc.) nonché le parti elettriche.
Per godere della garanzia il cliente deve immediatamente notificare al fornitore i difetti che si manifestano, citando il numero di ma-
tricola della macchina. Il committente deve inviare al fornitore il pezzo difettoso per la riparazione o sostituzione. Il fornitore eseguirà
le riparazioni in un ragionevole periodo di tempo. Con tale riparazione o sostituzione il fornitore adempie pienamente ai propri ob-
blighi di garanzia. Qualora le riparazioni o sostituzioni debbano essere fatte nel luogo ove la macchina è installata, le spese di ma-
nodopera, viaggio e soggiorno dei tecnici o montatori saranno interamente a carico del committente.
l fornitore non è responsabile dei difetti derivanti da:
-Cattivo uso della macchina
-Mancata manutenzione
-Manomissioni o riparazioni eseguite dal committente.
Il fornitore non sarà inoltre responsabile di eventuali danni a persone o cose distinte dalla macchina oggetto della garanzia, né di
eventuale mancata produzione.
Per i materiali non costruiti dal fornitore, come apparecchiature elettriche e motori, questi concede al committente la stessa garanzia
che egli riceve dai fornitori di detti materiali.
Il fornitore non garantisce la conformità delle macchine alle disposizioni di legge vigenti nei paesi extra U.E. in cui esse verranno
installate ed in particolare a quelle relative alla prevenzione degli infortuni ed all'inquinamento. L'adeguamento delle macchine alle
suddette norme è posto a carico del committente il quale si assume ogni relativa responsabilità, mandandone indenne il fornitore
ed impegnandosi a sollevarlo da ogni responsabilità a qualsivoglia pretesa dovesse insorgere da terzi per effetto dell'inosservanza
delle norme stesse.
ITALIANO
6
Gennaio 2007

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