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specializzati e non come normale rottame di ferro, seguendo le disposizioni normative
vigenti.
3.
Smaltire le carcasse, ovvero:
a)
ultimata la rimozione e lo stoccaggio degli elementi inquinanti, affidarsi a strutture
specializzate per lo smaltimento delle carcasse.
ATTENZIONE: All'atto della demolizione della quasi-macchina, rendere inutilizzabili la
targa di identificazione della quasi-macchina stessa e la relativa documentazione
tecnica.
È facoltà del Committente restituire tali elementi all'Ufficio Tecnico del Fabbricante
che provvederà alla loro distruzione.
Non è ammessa la semplice conservazione in luogo inaccessibile dei suddetti
elementi.
Al termine degli interventi comunicare all'Ufficio Tecnico del Fabbricante l'avvenuto
smantellamento della quasi-macchina.
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