Angelo Po 3166220 Manual De Uso página 28

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  • MEXICANO, página 107
INFORMAZIONE EX ART. 13 del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005.
a) E' fatto obbligo di non smaltire i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) come rifiuti
urbani e di effettuare per detti rifiuti, una raccolta separata.
b) La raccolta RAEE viene effettuato attraverso un Consorzio che svolge, a seguito di autorizzazione
amministrativa, detto servizio. Il cliente, all'atto dell'acquisto di una apparecchiatura AEE
(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) nuova, nella sussistenza del concorso delle condizioni di
cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, n.1, 2 e 3, potrà chiedere il ritiro di
quella equivalente posseduta, a meno che non si tratti di AEE usate e di cui alla lettera c) dell'art. 3 del
citato decreto legislativo.
c) La dispersione nell'ambiente dei RAEE, o di parti di essi, provoca effetti inquinanti e dannosi alla salute
umana per la presenza in detta apparecchiature di sostanze pericolose dall'uso improprio delle quali
possono derivare gravi danni alle cose e alle persone.
d) Il simbolo del bidone barrato, sotto riprodotto, apposto sulla presente apparecchiatura, indica che la
stessa è stata posta sul mercato dopo il 13.8.2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata.
e) In caso di smaltimento abusivo di RAEE sono previste le seguenti sanzioni: 1. Il distributore che,
nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una
apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso. 2. Il produttore
che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali di cui
all'articolo 6, comma 3 ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli
articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le
modalità di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1 e 12, commi 1, 2 e 3. fatti salvi, per tali ultime
operazioni, gli accordi eventualmente conclusi ai sensi dell'articolo 12, comma 6, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000. 3. Il produttore che, dopo il 13
agosto 2005, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non
provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui agli articoli 11, comma 2, o 12, comma 4, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura
immessa sul mercato. 4. Il produttore che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni
di cui all'articolo 13, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad
euro 5.000. 5. Il produttore che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE,
non mette a disposizione dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento e di riciclaggio le
informazioni di cui all'articolo 13, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 ad euro 30.000. 6. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, immette sul mercato AEE prive
della indicazione o del simbolo di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul
mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti
indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti all'articolo 13, commi 4 e 5.
7. Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato AEE, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000. 8. Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto di
cui all'articolo 13, comma 8, non comunica al Registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento
dei RAEE le informazioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, ovvero le comunica in modo incompleto o
inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. 9. Fatte
salve le eccezioni di cui all'articolo 5, comma 2, chiunque, dopo il 1° luglio 2006, immette sul mercato
AEE nuove contenenti le sostanze di cui all'articolo 5, comma 1 o le ulteriori sostanze individuate ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro
500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato oppure da euro 30.000 ad euro 100.000.

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